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L’introduzione dell’udienza predibattimentale rappresenta una delle riforme più significative nel panorama giuridico italiano, voluta per ottimizzare il processo penale e garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Questa fase processuale, introdotta dall’art. 1, comma 12, della Legge n. 134/2021, segna un cambiamento strutturale nel procedimento a citazione diretta, introducendo una fase preliminare volta a filtrare i casi che procederanno al dibattimento.
L’udienza predibattimentale, regolamentata dagli articoli 554-bis a 554-quinquies del codice di procedura penale, mira a svolgere più funzioni. In primis, ha un ruolo preparatorio, volto a organizzare e semplificare le fasi successive del processo, mediante accertamenti relativi alla costituzione delle parti e alla validità delle notifiche e comunicazioni (art. 554-bis, comma 2 c.p.p.). Si concentra, inoltre, sulle questioni preliminari e procedurali, incluse le cause di non procedibilità e le eventuali nullità procedurali, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso prima dell’entrata nel vivo del dibattimento.
Un aspetto rilevante è l’introduzione di un regime specifico per le nullità, in particolare per le notifiche non effettuate all’imputato o al suo difensore, stabilendo che queste devono essere eccepibili solo se rilevate prima dell’udienza (art. 552 c.p.p., come modificato). Questo si inserisce in una più ampia strategia di riduzione dei tecnicismi procedurali che possono rallentare ingiustificatamente il processo.
La riforma stabilisce che il termine di citazione per l’udienza predibattimentale non può essere inferiore a 60 giorni, garantendo così un adeguato lasso temporale per la preparazione delle parti (art. 420-bis ss. c.p.p.). Ciò segna un’importante novità, orientata a rafforzare il diritto di difesa e a equilibrare i tempi processuali.
L’udienza predibattimentale serve anche a valutare l’opportunità di proseguire verso il dibattimento, in base alle prove e agli elementi raccolti durante le indagini preliminari. Questa fase consente di filtrare i casi in cui non sussistono sufficienti elementi per un’accusa pienamente fondata, operando così una selezione precoce dei procedimenti da portare avanti.
Nonostante le intenzioni positive, la riforma presenta delle sfide, in particolare riguardo alle potenziali difficoltà organizzative emerse dal parere del Consiglio Superiore della Magistratura. La celebrazione dell’udienza predibattimentale da parte di un giudice diverso da quello del dibattimento potrebbe aumentare le ipotesi di incompatibilità, soprattutto nei tribunali di ridotte dimensioni, richiedendo eventualmente interventi normativi per mitigare questi effetti.
L’udienza predibattimentale segna un passo importante verso la razionalizzazione del processo penale, mirando a un sistema più efficiente e meno gravato da procedimenti non necessari. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dall’attuazione pratica e dalla capacità del sistema giudiziario di adattarsi alle novità introdotte, affrontando le criticità organizzative e procedurali che potrebbero emergere.